RIMEDI AL LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA

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Il licenziamento per giusta causa può essere disposto dal datore di lavoro quando il lavoratore compie fatti così gravi da non consentire, anche in via provvisoria, la prosecuzione del rapporto lavorativo.   

La giusta causa rappresenta, nei fatti, il licenziamento disciplinare per eccellenza e consente di da troncare immediatamente il rapporto di lavoro senza erogazione, da parte del datore di lavoro, dell’indennità di preavviso.

PROCEDIEMNTO DISCIPLINARE  EX ART.7 L 300/70

In quanto sanzione disciplinare, il licenziamento per giusta causa deve essere necessariamente preceduto dall’attivazione del procedimento disciplinare e, quindi, dalla preventiva comunicazione delle “contestazioni di addebito”, al fine di consentire al dipendente una adeguata difesa dagli addebiti formulati dal datore di lavoro.
L’individuazione dei limiti entro i quali si può dire integrata la giusta causa sono particolarmente rilevanti. Infatti, quando ne viene accertata l’insussistenza, il licenziamento comminato risulta ILLEGITTIMO E IL LAVORATORE HA PERTANTO DIRITTO AD OTTENERE LE TUTELE OFFERTEGLI DALLA LEGGE.

IMPUGNATIVA LICENZIAMENTO

Il lavoratore interessato ad impugnare il provvedimento disciplinare lo potrà fare entro 60 (sessanta) giorni dall’avvenuta comunicazione. Successivamente, avrà a disposizione n. 180 (centottanta) giorni per proporre azione giudiziaria.       

TUTELA LEGALE

Il nostro ordinamento prevede tutele diverse a seconda che il lavoratore sia stato assunto prima o dopo il 7 marzo 2015.
Per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato prima del 7 marzo 2015, vi è la possibilità di essere reintegrati sul posto di lavoro nelle seguenti circostanze:

  • datore di lavoro con più di 15 dipendenti, o più di 5 se si tratta di imprenditore agricolo;
  • venga accertata, nel giudizio, l’insussistenza del fatto contestato;
  • venga accertato, nel giudizio, che il fatto contestato rientra fra le condotte punibili con una sanzione conservativa

Diversamente, Se il datore di lavoro ha meno di 15 dipendenti trova, invece, applicazione la legge riconosce al lavoratore illegittimamente licenziato il solo diritto a percepire un indennizzo economico.

Ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015 si applicano, invece, le tutele previste dal decreto legislativo 23/2015.
Rispetto alla disciplina previgente, ci sono meno garanzie riconosciute ai lavoratori. Ed infatti, in caso di licenziamento per giusta causa, il datore di lavoro può essere obbligato a reintegrare il lavoratore solo quando sia direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore (esclusa ogni valutazione circa l’eventuale sproporzione del licenziamento

Se sei stato licenziato ingiustamente dal tuo datore di lavoro, contatta lo studio legale cantileassociati.it per ottenere la giusta tutela.

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